La legge 508/88 riconosce l’indennità di comunicazione per alcune patologie, fra le quali purtroppo non è inserita la RTT. Riportiamo in questo articolo la sintesi di una recente sentenza che ha riconosciuto anche ad una bimba affetta da Sindrome di Rett il diritto a tale indennità.
L’impegno della nostra Associazione sarà quello di far riconoscere anche la Sindrome di Rett come patologia avente tale diritto, in modo che tutti i soggetti colpiti possano accedere a questa indennità e che tale diritto non sia lasciato alla discrezionalità dei giudici.
Avvocato Nicoletta Palmieri
La “vittoria” giudiziaria afferente il riconoscimento dell’indennità di comunicazione che il Tribunale di Trani, sez. Lavoro ha riconosciuto alla piccola Giorgia Di Muro di Canosa di Puglia, affetta dalla “Sindrome di Rett”, consegue all’iter intrapreso dai genitori della piccola che hanno inoltrato, alla Commissione Provinciale di Accertamento Sordi Civili, domanda volta al riconoscimento della indennità di comunicazione ex art. 4 della Legge 508/88 e ex legge 95/06 secondo cui la persona sorda avente diritto all’indennità di comunicazione medesima è definita come “minorato sensoriale dell’udito” affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.
Secondo questa legge, quindi, l’indennità di comunicazione non spetta ai bambini affetti da numerose sindrome genetiche che, come Giorgia, non possono essere considerati “non invalido quale sordo civile”.
Il provvedimento di diniego della Commissione Provinciale di Accertamento Sordi Civili di Barletta, recante diagnosi: ipoacusia di tipo centrale in paziente affetta da “Sindrome di Rett” è stato impugnato dinnanzi alla Sezione Previdenziale del Tribunale di Trani che ha accolto il ricorso che, supportato da consulenza medica, sosteneva la tesi che “nel soggetto affetto da “Sindrome di Rett” risulta compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato e che a causa del grave ritardo psichico lo stesso non ha possibilità di usare una modalità comunicativa alternativa”: in quest’ottica l’indennità di comunicazione è stata riconosciuta dal Giudice, Dott. Massimo Brudaglio.
Il provvedimento realizza l’obiettivo della bimba Di Muro Giorgia e la scrivente avv. Nicoletta Palmieri, di Canosa di Puglia, da sempre appassionata di medicina, nel-l’esprimere grande soddisfazione per l’esito conseguito in favore della sua rappresentata, auspica che l’obiettivo raggiunto – che costituisce un precedente storico di creazione del diritto alla suddetta indennità – sia preso in considerazione dalle Commissioni Mediche ed in ogni caso segni la via per una integrazione sul piano della legislazione.